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Regolamento uscite didattiche Anno Scolastico 2024-2025

Indicazioni per effettuare le uscite didattiche Anno Scolastico 2024-2025

Descrizione

SOMMARIO
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Tipologia dei viaggi
Art. 3 – Pianificazione delle attività
Art. 4– Durata dei viaggi di più giorni e periodi di effettuazione
Art. 5 – Destinatari
Art. 6 – Docente referente e accompagnatori
Art. 7 – Allievi diversamente abili
Art. 8 – Organizzazione e gestione
Art. 9 – Contributi degli alunni e rimborso della quota di partecipazione
Art. 10 – Responsabilità delle famiglie
Art. 11 – Copertura Assicurativa
Art. 12 – Norme finali
Art. 1 – Finalità
1. L’arricchimento dell’offerta formativa, prodotto specifico dell’autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell’ordinaria attività curriculare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare appropriate informazioni durante la visita, con conseguente ricaduta didattica.
3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative che ne costituiscono il fondamento e o scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all’inizio delle lezioni, determinante non solo per l’attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali. A tali fini il presente
Regolamento, fondato sulla normativa vigente, definisce in modo coordinato compiti e funzione degli organi scolastici, collegiali e monocratici, a vario titolo coinvolti.
4. I viaggi sono autorizzati dal Consiglio di Istituto sulla base di un piano generale approvato dal Collegio dei Docenti, sentiti i Consigli di Classe.
Art. 2 – Tipologia dei viaggi
Si parla di USCITA DIDATTICA in riferimento alle visite effettuate nell’orario scolastico. Si parla di VIAGGI D’ISTRUZIONE in riferimento alle uscite di una o più giornate.
1. Nella definizione “VIAGGI D’ISTRUZIONE”, quindi, si ricomprendono le seguenti tipologie:
a. Viaggi di integrazione culturale: quelli effettuati in località italiane o all’estero al fine di promuovere una maggiore conoscenza della realtà sociale, economica, tecnologica e artistica del paese visitato, nonché quelli riguardanti la partecipazione a manifestazioni culturali e concorsi, con periodi di soggiorno superiori ad un giorno;
b. Visite guidate: trovano svolgimento nell’arco di una sola giornata presso località di interesse storico-artistico-ambientale con lezioni in campo presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, fiere, parchi naturali, etc… Tali attività possono essere effettuate anche in un Comune diverso da quello dove ha sede l’istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata.
c. Viaggi connessi ad attività sportive: questi devono avere valenza formativa, anche sotto il profilo dell’educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, le specialità sportive tipicizzate, le escursioni, i campeggi, le settimane bianche e i campi scuola. Le iniziative di cui sopra devono essere programmate in modo tale da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.
d. Stages o soggiorni di studio all’estero: sono finalizzati al potenziamento delle conoscenze linguistiche e alla conoscenza della cultura e delle tradizioni locali. ( vedi allegato n.1)
2. Le uscite didattiche sul territorio, sono deliberate dal Consiglio di Classe, necessitano dell’acquisizione del consenso delle famiglie e dell’autorizzazione del Dirigente Scolastico; nei limiti della disponibilità oraria si cercherà di garantire la presenza del secondo accompagnatore.
Art.3 – Pianificazione delle attività
1. I viaggi di istruzione, di cui all’art. 2, sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo.
2. Il Piano annuale delle Uscite didattiche e dei Viaggi di istruzione é deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta immediatamente successiva all’approvazione della proposta da parte del Collegio dei Docenti.
3. Le proposte, deliberate dal competente consiglio di classe/interclasse o intersezione, sono
presentate al Consiglio d’Istituto entro fine novembre dell’anno in corso, (31 maggio nel caso di visite di inizio anno scolastico successivo) con l’esatta indicazione dei seguenti elementi:
a. Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo; b. Nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplente;
c. Numero presunto di allievi partecipanti;
d. Partecipazione di allievi diversamente abili.
Ogni Consiglio di Classe, Interclasse o intersezione provvede alla stesura della proposta del progetto, con l’individuazione dei docenti accompagnatori e del docente referente, seguendo l’iter procedurale indicato nel presente Regolamento.
3. Eventuali proposte successive di visite guidate dovranno essere motivate e comunque pervenire all’ufficio di segreteria che provvederà a raccogliere i necessari preventivi, con un congruo anticipo (almeno 40 giorni prima della data di partenza).
4. Le proposte sono presentate al Collegio dei Docenti di ottobre e al Consiglio di Istituto immediatamente successivo per deliberare in merito.
5. Considerata l’opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle attività curriculari, si fissa in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile, fruibile in unica o più soluzioni; al fine del computo del periodo massimo utilizzabile sono calcolati solo i giorni impiegati in alternativa alle lezioni in aula e non i festivi eventualmente ricompresi.
6. Non possono essere organizzati, salvo uscite naturalistiche e casi eccezionali di eventi straordinari che cadono nel mese di maggio o giugno, viaggi negli ultimi 30 giorni di lezione ed è fatto divieto di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne sia per ragioni di sicurezza sia perché l’itinerario fino a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità formative dell’iniziativa.
Art. 4– Durata dei viaggi di più giorni e periodi di effettuazione
Il tempo utilizzabile per le visite guidate per ciascuna classe dovrà essere di massimo di n. 6 giorni complessivi, da non effettuarsi negli ultimi venti giorni di attività. È opportuno, inoltre, che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, prove Invalsi). Si può derogare per l’effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche o di carattere naturalistico ambientali per motivi legati al clima.
Il viaggio d’istruzione di più giorni per le classi terze della scuola secondaria di primo grado deve prevedere la partenza di non meno di due classi 3^della secondaria e deve partecipare almeno il 75% degli alunni delle classi coinvolte. Questa percentuale va considerata “al netto” degli alunni e delle alunne che non possono partecipare per motivi disciplinari.
Art. 5 – Destinatari
1. Destinatari dei viaggi, di cui all’art. 2, sono tutti gli allievi dell’Istituto.
2. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e
relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione del 75% degli allievi componenti delle classi interessate.
3. Per gli allievi non partecipanti rimane l’obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento. In caso di assenza devono presentare la giustificazione.
4. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà.
5. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all’estero di documento valido per l’espatrio, ove previsto. 6. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapia in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati. 7. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l’obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede.
8. Ogni Consiglio di Classe, ogni Team, ogni Consiglio di Intersezione si riserva di decidere la partecipazione o meno di alunni se destinatari di provvedimenti disciplinari, se irrispettosi del regolamento di disciplina d’Istituto.
Art. 6 – Docente referente e accompagnatori
1. Il Consiglio di classe individua nella proposta di viaggio il docente referente e i docenti accompagnatori.
2. Il docente referente cura ogni adempimento organizzativo; sue specifiche attribuzioni sono: a. redigere la proposta elaborata dal Consiglio di classe;
b. raccoglie i consensi delle famiglie;
c. predispone l’elenco nominativo dei partecipanti;
d. si assicura che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di cui all’art. 4 sesto comma; e. riceve dal personale incaricato della segreteria i documenti di viaggio, ovvero voucher ed elenchi nominativi partecipanti;
f. redige relazione consuntiva sull’andamento del viaggio stesso entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al Consiglio di classe, al Dirigente Scolastico e all’ufficio di segreteria, di cui si potrà tener conto nella futura individuazione delle agenzie.
3. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente, di norma individuato all’interno del consiglio di classe della classe partecipante. 4. È consentita, inoltre, la partecipazione del Dirigente Scolastico, in qualità di accompagnatore, in caso di necessità a supporto dei docenti.
5. Occorre decidere gli insegnanti accompagnatori e supplenti nella misura di un docente ogni 15 alunni. Quando si tratta di una sola classe ed i partecipanti siano meno di 15 (quindici) deve
essere comunque garantita la presenza di due accompagnatori.
La presenza dell’insegnante è obbligatoria, in aggiunta, laddove l’alunno necessiti di un rapporto 1:1 o nella classe siano presenti più alunni con handicap. L’assistente può partecipare volontariamente ma non sostituisce il docente di sostegno.
6. Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base al disposto del precedente comma, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, il dirigente scolastico conferisce formale incarico.
Il docente accompagnatore è responsabile, ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, integrato dall’art. 61 legge n. 312/1980, nei confronti di tutti gli studenti partecipanti al viaggio, anche se non espressamente affidatigli, e pertanto potrebbe essere chiamato a rispondere per culpa in vigilando.
6. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore.
7. Per la partecipazione ai viaggi di istruzione è fatta di norma la non partecipazione di terze persone, quali parenti e affini.
Art. 7 – Persone con disabilità
1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all’Agenzia di viaggio o direttamente alle strutture riceventi, la presenza di allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore.
2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito in base all’art. 5, comma 5, un’unità aggiuntiva dedicata.
3. In presenza di alunno disabile è opportuna la presenza del docente di sostegno e del genitore dell’alunno disabile nell’ipotesi che se ne ravvisi la necessità. Su richiesta della famiglia, il Consiglio di Classe potrà autorizzare la partecipazione al viaggio di uno o entrambi i genitori, purché non vi siano oneri per la scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza generale degli allievi. Gli stessi saranno tenuti a partecipare alle attività previste dal programma.
Art. 8 – Organizzazione e gestione.
1. L’intera organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola.
2. I viaggi, salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (visite in ambienti naturalistici, enti istituzionali, centri di ricerca, Università, ecc…) si dovranno svolgere preferibilmente entro il mese di aprile, tenendo conto del calendario scolastico e dell’organizzazione delle attività didattiche e collegiali (consigli di classe, collegi docenti, ricevimenti generale delle famiglie, attività di recupero, etc.).
3. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti che
versano un contributo per coprire l’intera spesa. Pertanto nella proposta di viaggio deve tenersi conto che non possono essere richieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbe natura e finalità del viaggio di istruzione. A tal fine la proposta del consiglio di classe/interclasse deve prevedere un tetto massimo di costo-complessivo così definito:
SCUOLA DELL’INFANZIA
€ 70,00
SCUOLA PRIMARIA
Classi I e II
€ 70,00
Classi III, IV e V
€ 80,00
SCUOLA SECONDARIA
Classi I e II
€ 90,00
Classi III
€ 190,00
In questo computo non rientrano le uscite di più giorni delle classi terze, eventuali soggiorni linguistici all’estero, proposte ritenute altamente formative (approvate dal Collegio Docenti).
4. Il Dirigente Scolastico, dopo l’adozione del “Piano Annuale dei viaggi di istruzione” invita almeno tre ditte (Agenzie di viaggio e/o Agenzia di trasporto) a presentare offerte di preventivi e nomina una commissione ad hoc per la valutazione delle offerte.
5. La quota è calcolata secondo la formula “all inclusive”, ovvero comprensiva del viaggio, servizi di ristorazione e alberghieri, accessi a musei, altro. È versata di volta in volta per ogni gita dell’anno di riferimento.
L’iter procedurale da seguire per la realizzazione del viaggio d’istruzione o della visita guidata contempla le seguenti fasi:
▪ Il Consiglio di Classe del mese di ottobre delibera le mete del viaggio di istruzione e delle visite guidate.
▪ Programma sintetico e comprensivo di una serie di informazioni (meta, durata, numero partecipanti, costi ingressi musei e luoghi di interesse con i relativi nomi e dati per la fatturazione, gratuità per alunni ed accompagnatori, etc.):
a. Si chiede di individuare compagnie di trasporti, fattorie didattiche, strutture accoglienti, che siano iscritte al MEPA e possano emettere la fattura elettronica.
b. I costi del mezzo di trasporto, in particolare del Bus, devono essere indicativi, in quanto sarà cura della segreteria formalizzare le offerte e i relativi ordini;
c. Si dovrà comunicare alla segreteria il costo complessivo dell’uscita per ogni alunno ( calcolato sul 75% dei partecipanti) comprensivo del costo del noleggio bus e dell’attività da svolgere presso le strutture al fine di poter emettere i bollettini di pagamento;
d. Individuazione di un docente referente;
e. Individuazione degli accompagnatori e di almeno un docente di riserva per ogni classe ( in caso di necessità è possibile incaricare anche docenti di altri Consigli);
f. Indicazione del periodo di effettuazione del viaggio d’istruzione;
g. Individuazione delle classi e numero degli alunni partecipanti;
h. Il docente referente ha il compito di inviare la proposta del viaggio redatta dal Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione all’ufficio di segreteria per l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico e di distribuire e raccogliere le autorizzazioni dei genitori.
▪ Il coordinatore di classe, acquisirà le adesioni, con le autorizzazioni firmate dai genitori e con la dichiarazione dell’avvenuto pagamento della caparra con PAGO IN RETE, non superiore al 50% della media del costo dei viaggi in Italia o all’estero del precedente anno scolastico, a riprova della reale volontà di partecipare all’iniziativa (saranno esclusi dal viaggio gli alunni che non avranno versato la caparra pur avendo presentato l’adesione al viaggio stesso). Considerato che l’ammontare della caparra, come detto, sarà calcolato sulla scorta del prezzo medio dei viaggi di istruzione e/o visite guidate svoltesi negli anni precedenti, l’importo richiesto non potrà che essere indicativo.
▪ La caparra sarà versata da ogni singolo partecipante al viaggio e sarà restituita entro 30 giorni dalla data in cui si prenda atto che il viaggio non si effettuerà. Nel caso in cui uno o più alunni si ritirino successivamente all’adesione al viaggio (per qualsiasi motivo, anche a fronte di certificazione medica), l’acconto versato resterà nel fondo cassa viaggi e restituito se e solo se non utilizzato per eventuali penali richieste dalle agenzie di viaggio. Gli alunni con disabilità pagheranno la quota relativa al trasporto ed al soggiorno quando destinatari di gratuità sugli ingressi e sulle visite guidate.
▪ Il saldo della quota, con le stesse modalità dell’acconto, dovrà essere versato almeno 20 (venti) giorni prima della data di partenza.
▪ In caso in cui uno o più alunni risultassero assenti al momento della partenza, il docente responsabile è tenuto a darne comunicazione al personale incaricato della segreteria.
Art. 9 – Contributi degli alunni e rimborso della quota di partecipazione
In caso di mancata partecipazione per motivi di salute, per scelta della scuola o emergenze debitamente documentate, potrà essere rimborsata la somma versata compatibilmente con le indicazioni dell’agenzia di viaggi che offre il servizio. Si ricorda che non verranno rimborsati i costi relativi al mezzo di trasporto (bus, aereo).
I genitori dovranno presentare richiesta scritta in segreteria indicando altresì le coordinate del proprio Istituto bancario (su modulo apposito).
Al fine di non gravare sul bilancio delle famiglie, in considerazione delle molteplici spese per assicurare la partecipazione alle attività scolastiche, viene stabilito dal Consiglio d’Istituto un tetto annuale massimo di spesa per i viaggi d’istruzione, eventualmente aggiornabile in considerazione
dell’aumento dei costi in divenire.
Art. 10 – Responsabilità delle famiglie
I genitori sono tenuti ex lege a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio durante il viaggio di istruzione e/o visita guidata.
I genitori inoltre sono tenuti: a segnalare al docente accompagnatore situazioni di salute che richiedono particolari premure o accorgimenti, le terapie che si rendono necessarie ed il protocollo della somministrazione farmaci; ad accompagnare e riprendere i figli con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati. Nel modello di adesione sarà comunque inserita una dichiarazione in tal senso che dovrà essere firmata dal genitore.
Art. 11 – Copertura Assicurativa
Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione e alle visite guidate devono essere coperti da assicurazione infortuni e responsabilità civile.
Art. 12 – Norme finali
Il presente regolamento è in vigore nell’a.s. 2024/25 e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l’hanno approvato.
Il presente Regolamento sarà pubblicato online sul sito dell’Istituto.
I docenti coordinatori provvederanno ad illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell’anno scolastico.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore.

Allegati